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Current trends for medico-legal disputes related to functional nasal surgery in Italy

Attuali tendenze medico-legali in Italia relative alla chirurgia funzionale nasale

S. Motta1, S. Nappi2

 1 Institute of Otolaryngology, Department of Preventive Medical Sciences, University “Federico II”, Napoli, Italy; 2 Department of Legal Sciences, University of Calabria, Cosenza, Italy

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Summary

The problem of professional liability in case of adverse outcomes or failures secondary to surgery is very sensitive in many countries of the European Community. In Italy, a recent sentence of the Supreme Court concerning a patient who underwent septoplasty raised considerable doubts in relation to the guidance to be followed in disputes related to an alleged professional liability, further exacerbating the juridical orientation of recent years in this context. This ruling involves any surgery, as well as rhinologic surgery, and calls into question most regulatory and legal principles that have traditionally been adopted by the Italian Civil Law. The sentence states that the plaintiff is only required to document the failure of surgical treatment, but not the breach of the duty of care by the surgeon, thus shifting the burden of proof to the physician-debtor. It also considers that, in assessing the degree of negligence, reference should be made to the qualifications of the surgeon, according to principles that are not covered by current regulations, denying that in general surgery (i.e., not with aesthetic purposes) the surgeon must only to act with diligence and need not guarantee a favourable outcome. This series of statements, complementing one another and evolving more unfavourably towards physicians, facilitate legal disputes for speculative purposes through complainants, with obvious health and socio-economic implications.

Riassunto

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, riguardante una paziente sottoposta ad intervento di settoplastica, ha destato un notevole interesse: essa, infatti, partendo da un problema limitato alla rinologia, ha in pratica finito con il coinvolgere tutta la chirurgia. Il contenzioso preso in considerazione nella sentenza citata fa riferimento al caso di una paziente a cui era stato prospettato, da uno specialista non coinvolto nella vicenda giudiziaria, un intervento di setto-rino-plastica, con finalità estetiche e funzionali; la malata, però, aveva accettato una semplice operazione di settoplastica in quanto nella struttura pubblica, in cui si era ricoverata, non erano previsti gli interventi di chirurgia estetica a spese del Sistema Sanitario Nazionale. La paziente, dopo qualche anno, si era sottoposta presso una struttura privata ad un nuovo intervento, con finalità sia estetiche che funzionali, in quanto, a suo parere, i risultati della prima operazione non erano stati soddisfacenti. Dopo questa seconda operazione la paziente citava in giudizio il chirurgo che aveva eseguito il primo intervento, per i danni da lei subiti a seguito dell’insuccesso dell’operazione. In I ed in II grado i giudici hanno prosciolto il chirurgo affermando sostanzialmente che nell’intervento da lui eseguito, con finalità esclusivamente funzionali, egli aveva operato correttamente. L’interessata era quindi ricorsa in Cassazione; la Corte di legittimità ha espresso una serie di rilievi critici nei riguardi delle sentenze pronunciate dalle Corti di merito, sulla base dei quali il ricorso è stato in parte accolto e il procedimento rinviato ad un’altra sezione della Corte di Appello per una revisione della sentenza. Nella sentenza oggetto del lavoro si mettono in discussione gran parte dei principi normativi e giuridici che erano stati tradizionalmente adottati dalla dottrina giurisprudenziale in Italia. Infatti tale sentenza: contesta che nella chirurgia generale (cioè con finalità non estetiche) l’operatore debba assicurare solo di agire con diligenza (obbligazione di “mezzi”); sostiene che l’attore sia tenuto a documentare solo l’insuccesso del trattamento sanitario ma non la mancanza di diligenza del convenuto, trasferendo l’onere di questa prova al medico-debitore; ritiene che nella valutazione della diligenza si debba fare riferimento alla qualificazione del convenuto secondo un principio non previsto dalle norme vigenti; afferma che la distinzione di interventi chirurgici di facile esecuzione o di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell’onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa. Si tratta di una serie di indirizzi che, integrandosi a vicenda, rendono estremamente agevoli i procedimenti giudiziari di natura speculativa da parte dei pazienti, con ovvie implicazioni sanitarie e socio-economiche.